Vedetta Civica
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.
Nota informativa
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha elaborato un modello da utilizzare per la segnalazione di situazioni di illecito (fatti di corruzione, illeciti amministrativi, fatti di supposto danno erariale, etc...) di cui il dipendente/collaboratore sia venuto a conoscenza nell'Amministrazione.
Al fine di tutelare il segnalante (c.d. "vedetta civica") la normativa in materia di anticorruzione ha previsto specifiche garanzie che di seguito si riportano:
- L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni fase successiva alla segnalazione;
- Nel procedimento disciplinare avviato a seguito della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo consenso, a meno che la sua identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n.241;
- Il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della Funzione Pubblica i fatti di discriminazione.
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione debbono utilizzare questo modello che è scaricabile sul sito istituzionale link Amministrazione trasparente - sottosezione Corruzione.
Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:
· l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
· l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
· la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'Ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.
Di seguito apposita modulistica con cui segnalare informazioni utili per individuare autori della condotta illecita e le circostanze del fatto.